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DiAvv. Matteo Carcereri

LA PROPOSTA ILLUSTRATA DI RIFORMA DEL CONDOMINIO PRESENTATA AL SENATO D.D.L. 1816 SENATORE TOSATO

Da un’iniziativa del Presidente di ANACI Verona, dott. Michele Ischia, parte la nascita dell’attuale Disegno di Legge 1816 di Riforma del Condominio, presentato al Senato in  data 24 Febbraio 2026 dal primo firmatario Senatore On. Paolo Tosato ed assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente nella seduta n. 400 del 18 marzo 2026.  

L’iniziativa parte da lontano, quando grazie alla cooperazione tra il dott. Michele Ischia e l’avv. Matteo Carcereri, Direttore del Centro Studi di ANACI Verona, si sono illustrate nel convegno del 31 Maggio 2024, le “Proposte di Riforma del Condominio di ANACI Verona e dei suoi Associati”, primo embrione dell’attuale Disegno di Legge.

L’analisi e le migliorie del testo sono poi proseguite in silenzio, mediante proficui confronti, in particolare con gli On. Paolo Tosato ed Erika Stefani, fino a dover venire con urgenza nuovamente illustrate nell’importante convegno del 20 Gennaio 2026, “Cinquanta Sfumature di Condominio”, organizzato da A.N.F. Verona in collaborazione con ANACI Verona, nella prestigiosa sede dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona.

L’urgenza della nuova presentazione era dettata dalla necessità di proporre immediatamente una auspicabilmente valida alternativa al c.d. “D.D.L. Gardini” (A.C. 2692 presentato alla Camera dei Deputati an Dicembre 2025), che tante critiche ha suscitato tra gli operatori del settore.

Con il D.D.L. 1816, non si è voluto stravolgere l’attuale normativa, ma si sono intese apportare modifiche alla disciplina del condominio di edifici al fine di risolvere quelle zone grigie ancora rimaste nonostante siano ormai trascorsi quasi tredici anni dall’entrata in vigore della L. 220/2012 e foriere di contenziosi anche giudiziali.

Il Disegno di Legge, di cui primo firmatario è il Senatore On. Paolo Tosato, è frutto dell’esperienza in campo amministrativo e legale del dott. Michele Ischia, Presidente della sezione Provinciale ANACI di Verona e dell’Avv. Matteo Carcereri, Direttore del Centro Studi ANACI Verona.

Unitamente al Senatore On. TOSATO, che ringraziamo per aver accolto in maniera efficiente e puntuale le esigenze degli operatori del settore, il testo è stato poi condiviso con i Senatori On. STEFANI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTÙ, DREOSTO e MINASI, il cui contributo è stato prezioso ed indispensabile per forma e contenuto.

Rispetto ai primi commenti pervenuti sui portali di settore, preme illustrare articolo per articolo il contenuto  e le finalità del Disegno di Legge.

Art. 1 – Trasparenza contabile e durata in carica dell’Amministratore tra le novità più rilevanti

  • Durata dell’incarico ad amministrare: viene sostituita la precedente previsione (“l’Amministratore dura un carico un anno e si intende rinnovato per egual periodo”) che tanti contrasti giurisprudenziali ha generato. La proposta di riforma prevede ora che – ferma la durata annuale dell’incarico – il rinnovo sia automatico fino a revoca o dimissioni. La norma proposta è uno dei punti cruciali della riforma, attese le ultime tre contrastanti pronunce della Corte di Cassazione, pubblicate nell’arco di pochi mesi (ass. Civ. 14039/2025,  Cass. Civ. 424/2026 e infine Cass. Civ. 7247/2026).
  • Nomina giudiziale: l’amministratore dimissionario potrà chiedere la nomina giudiziale di altro amministratore, in caso di inerzia dell’assemblea, anche quando i condomini siano meno di otto; attualmente infatti, quando i condomini sono meno di otto, la nomina giudiziale non è possibile e l’amministratore dimissionario, sia pur con più o meno limitati poteri, rimane il legale rappresentante del Condominio.
  • Pubblicazione Estratti Conto online: è previsto l’obbligo per l’amministratore di pubblicare online, a pena di revoca giudiziale, in apposita area riservata ai condomini, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre, l’estratto del conto corrente condominiale relativo al trimestre appena concluso.

La norma è finalizzata a soddisfare esigenze di trasparenza contabile ed a consentire ai condomini un facile accesso alle informazioni bancarie, spesso negate anche dagli istituti di credito, nonostante alcune chiare pronunce degli ABF – Arbitrati Bancari Finanziari.

La norma risponde alla precedente proposta di riforma che prevedeva l’obbligo di nomina di un revisore contabile con conseguenti costi a carico dei condomini.

  • Passaggio di consegne: viene finalmente previsto un preciso termine (trenta giorni dalla nomina del nuovo amministratore) per curare l’adempimento del passaggio delle consegne, ossia della trasmissione all’amministratore entrante di tutta la documentazione condominiale. In caso di ritardo nella consegna, l’amministratore uscente avrà comunque diritto a compenso solo per un dodicesimo dell’ultimo compenso approvato dall’assemblea e nulla più. La norma mira a disciplinare e velocizzare, nell’interesse del Condominio, il passaggio di consegne tra amministratore uscente ed amministratore entrante consentendo di fatto a quest’ultimo di poter concretamente gestire fin da subito il Condominio.
  • Esonero da responsabilità dell’amministratore in caso di morosità dei condomini: la norma mira ad esonerare da responsabilità civili, penali ed amministrative l’amministratore che, pur avendo adempiuto ai propri obblighi di attivarsi per il recupero, anche giudiziale, delle spese condominiali, non possa correttamente assolvere al proprio mandato a causa della morosità dei condomini.
  • Obbligatorietà della specificazione analitica del compenso a pena di annullabilità: l’amministratore all’atto dell’accettazione della propria nomina dovrà comunque presentare il proprio preventivo analitico, ma non più a pena di nullità della nomina stessa ma di semplice annullabilità. Per i successivi eventuali rinnovi, tale compenso di intende confermato fino a nuova diversa delibera.

L’attuale normativa, prevedendo la sanzione della nullità sia della prima nomina che dei successivi rinnovi, consente infatti al condomino in contrasto con l’amministratore, di impugnare delibere di nomina risalenti addirittura ad annualità precedenti con consuntivazioni approvate e non impugnate e con implicita ratifica dell’operato e del compenso dell’amministratore. L’impugnazione della delibera per la declaratoria di nullità della nomina, si risolve quindi spesso in un aggravio di spese per il Condominio (soggetto legittimato passivo nelle cause di impugnazione) e può comportare serie conseguenze circa la validità di atti compiuti dall’amministratore nell’interesse del Condominio.

La proposta di riforma prevede ora invece che l’impugnazione sia possibile solo entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del verbale di nomina, con ciò garantendo maggior stabilità al Condominio.

Art. 2 – Quorum semplificati per l’adozione di delibere di interventi obbligatori per legge in tema di sicurezza

Intervenendo sull’art. 1136 c.c. si riduce ad 1/3 dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio il quorum sufficiente per l’adozione di delibere relative ad interventi obbligatori per legge in tema di sicurezza degli edifici e dei relative impianti comuni.

Tale norma – che si riferisce ai soli interventi obbligatori per legge – non va quindi ad interferire con l’art. 1120, II comma, n. 1, c.c., che prevede un diverso e maggiore quorum per quelle innovazioni (non obbligatorie per legge, ma solo facoltative) volte a migliorare la sicurezza e salubrità degli edifice e degli impianti.

La norma risponde all’esigenza di facilitare l’adozione di delibere di interventi obbligatori, spesso mai adottate a causa della difficoltà nel raggiungimento dei quorum, con negative conseguenze sulla sicurezza dei fabbricati e dei loro utenti.

Art. 3 – Obbligatorietà della polizza condominiale per perimento e responsabilità civile verso terzo

  1. Nonostante per prassi sia largamente diffusa la pratica di assicurare l’edificio, molti condominii ancora sono sprovvisti di polizza.

Si è inteso ora rendere obbligatoria, nell’interesse dei condomini e dei terzi, la stipula di contratto assicurativo con massimale adeguato al valore dell’edificio, a garanzia dei rischi di perimento parziale o totale dell’edificio e della responsabilità civile.

Per gli edifici di nuova costruzione, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 122/2005 (che già prevede l’obbligo per il costruttore di consegnare la polizza decennale postuma a garanzia di  gravi difetti di costruzione, crolli o vizi del suolo) è possibile ipotizzare che le compagnie proporranno premi assicurativi più contenuti per i primi dieci anni dalla costruzione dell’edificio.

Art. 4 – Sospensione ai morosi dei servizi suscettibili di utilizzo separato e solidarietà triennale tra venditore e acquirente per le spese condominiali.

  1. La sospensione dei servizi ai morosi: L’art. 63, III comma, disp. att. c.c. prevederebbe ora che l’amministratore possa sospendere ai condomini morosi per oltre un semestre, anche sulla base dello scadenziario delle rate previsto a bilancio preventivo, qualsiasi servizio (anche essenziale quindi) suscettibile di utilizzazione separata.

La norma attuale, come interpretata da alcuni Tribunali di merito, risultava priva di utilità pratica, posto che veniva comunque vietata la sospensione dei servizi essenziali quali ad esempio la fornitura idrica ed il servizio di riscaldamento/raffrescamento centralizzato.

Ciò poteva comportare che a causa della morosità di qualche condomino, il fornitore potesse invece sospendere la fornitura all’intero condominio, cin grave pregiudizio quindi per i condomini in regola con i pagamenti.

  • Esteso il periodo di solidarietà tra acquirente e venditore: viene proposta la modifica che del V comma dell’art. 63, disp. att. c.c. estendendo il periodo di solidarietà dell’acquirente rispetto agli eventuali debiti residui per spese condominiali del venditore, all’esercizio in corso al momento del rogito ed ai due esercizi precedenti (non più quindi solo l’esercizio precedente).

A tutela dell’acquirente viene previsto l’obbligo per il Notaio, previamente alla stipula dell’atto di compravendita, di acquisire una dichiarazione dell’amministratore attestante l’eventuale morosità residua relativa ai due esercizi precedenti.

L’acquirente potrà eventualmente tutelarsi già in sede di contratto preliminare, prevedendo di poter ridurre il prezzo di acquisto al rogito dell’importo equivalente all’eventuale morosità residua che verrebbe ereditata dal venditore.

Art. 5 – Supercondominio: eccezione al divieto di conferimento di deleghe all’amministratore.

  1. Delega all’amministratore alle assemblee di supercondominio: rimane fermo il divieto di conferire all’amministratore deleghe per la partecipazione alle assemblee, ma prevedendo una eccezione per le assemblee dei c.d. supercondominii.

Non si vede infatti quale valido motivo debba vietare ad un amministratore già nominato dai condomini, di rappresentarli alle assemblee di supercondominio nei casi previsti dell’art. 67 disp. att. c.c.

Art. 6 – Erogazione di sanzioni per violazione del regolamento di condominio

  1. Sanzioni: Viene chiarito all’art. 70 disp. att. c.c. che il condomino è il soggetto legittimato passivo delle sanzioni irrogate dall’assemblea per le infrazioni al regolamento di condominio, anche se commesse da chiunque abbia in uso il bene, anche a titolo di ospitalità.

La norma mira a mitigare in particolare i negativi effetti delle locazioni turistiche e similari, laddove spesso l’ospite non conosce il regolamento o comunque lo ignora.

Sarà quindi responsabilità, onere ed interesse del condomino-locatore, accertarsi della conoscenza del regolamento da parte dei propri ospiti a qualsiasi titolo.

La norma attuale, priva di una puntuale specificazione, ha spesso portato interpretazioni contrastanti circa la legittimazione passiva del condomino per infrazioni non commesse dallo stesso.

Art. 7 – Anche l’amministratore-condomino deve avere i requisiti per amministrare

  • Requisiti necessari per tutti: l’attuale formulazione dell’art. 71 bis disp. att. c.c. prevede che laddove l’amministratore sia anche un condomino, non sia soggetto agli obblighi di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

La norma quindi consente anche a soggetti privi di professionalità e di aggiornamento, di poter gestire edifici anche di grandi dimensioni, per il solo fatto di esserne condomini.

Nell’ottica quindi di rendere sempre più professionale l’ormai complesso mestiere di amministratore, si è proposto di abrogare tale eccezione, prevedendo quindi come necessari per qualunque soggetto, i requisiti previsti dall’art. 71 bis disp. att. c.c.

  • Certificazione UNI per gestione di grandi complessi: sempre nell’ottica di una maggior professionalità, si è proposto di prevedere l’obbligo di conseguimenti della Certificazione UNI 10801:2024 per poter amministrare edifici di oltre cinquanta unità immobiliari o con bilanci annuali superiori ad euro centomila.

Art. 8 – Anche il conduttore paga il servizio di riscaldamento

  • Viene integrato l’art. 10, I comma, della L. 392/78 che prevede diritto di voto in capo al conduttore, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, prevedendo che quindi anche il conduttore stesso risponda in solido con il locatore nel pagamento delle spese per tali servizi, garantendo così una duplice garanzia di riscossione a favore del condominio.

Art. 9 – Spese condominiali riconosciute in prededuzione anche nelle procedure di espropriazione individuale.

  • Al pari di quanto previsto nelle procedure concorsuali, si propone di riconoscere che anche nelle procedure di espropriazione immobiliare individuali, le spese condominiali generatesi dopo l’apertura della procedura, vengano riconosciute in prededuzione, ossia siano tra le prime ad essere rimborsate una volta realizzata la vendita in sede di distribuzione del relativo ricavato.

Si deve riconoscere infatti che le spese condominiali – al pari appunto di quanto da sempre di riconosce nelle procedure concorsuali – siano necessarie alla conservazione dell’immobile e delle parti comuni, contribuendo così ad una fruttuosa vendita nell’interesse di tutti i creditori.

Unitamente alla proposta di riforma di cui all’art. 4, relativa al triennio di solidarietà nel pagamento delle spese tra venditore ed acquirente, la norma in commento mira a tutelare il condominio e i suoi condomini, in particolare nelle lunghe procedure di esecuzione immobiliare.

Con l’attuale normativa che prevede una solidarietà solo per l’esercizio in corso al momento della vendita (o del decreto di trasferimento) e per l’esercizio precedente, accade sovente che rimangano “scoperte” le morosità degli esercizi ancora precedenti, morosità che, quasi inevitabilmente, finiscono per ricadere sui condomini virtuosi.

Art. 10 – Detraibilità del compenso dell’amministratore.

  • Viene infine riconosciuta la detraibilità, con aliquota del 19%, della quota di compenso dell’amministratore pagata dal contribuente, in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 500,00 per ciascun periodo di imposta.

Al seguente link è possibile scaricare il testo del Disegno di Legge 1816

DiAvv. Matteo Carcereri

Ma quanto dura in carica l’Amministratore ? Tra Cass. Civ. 14039/2025 e Cass. Civ. 424/2026

La domanda, da quando è entrata in vigore la L. 220/2012 di riforma del condominio, è annosa: quanto dura in carica l’amministratore ?

L’art. 1129 c.c. novellato (nell’ormai lontano 2012) recita infatti, come ormai sappiamo a memoria, che “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata“.

Da allora si sono susseguite varie interpretazioni: l’amministratore dura in carica due anni; dopo il secondo anno, in assenza di quorum si rinnova automaticamente di un altro anno senza limiti; dopo il secondo anno, decade.

Finalmente nel Maggio 2025 viene pubblicata la Sentenza Cass. Civ. 14039/2025 che sembrava chiarire ogni dubbio: alla fine del secondo anno, in assenza di valida delibera di conferma, l’amministratore decade automaticamente da tutte le sue funzioni, dovendo esclusivamente compiere atti urgenti per non pregiudicare il condominio, ma senza diritto a compenso.

E per la Corte è così tanto decaduto dall’incarico che non è nemmeno possibile agire giudizialmente per la revoca, proprio perchè non più in carica.

Si legge infatti in motivazione che “In base all’art. 1129 comma 10 c.c., decorso il secondo anno dall’assunzione dell’incarico, l’amministratore cessa dalla carica in maniera automatica, senza che sia necessaria a tal fine una decisione assembleare, e vengono meno i suoi poteri gestori. In tale evenienza, l’art. 1129 comma 8 c.c. prescrive che l’amministratore cessato dalla carica debba consegnare tutta la documentazione in suo possesso, relativa al condominio e ai condomini, ed eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi.

3.2. La drastica compressione dei poteri gestori dell’amministratore, pressoché annullati al maturare del biennio dalla nomina, induce ad escludere, per i condomini, la necessità, la possibilità e, in chiave processuale, l’interesse a chiedere la revoca dell’amministratore con il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 1129 comma 11 c.c.“.

Sembrava finalmente risolto il dibattito, quando il 06.01.2026 viene pubblicata la Sentenza Cass. Civ. 424/2026, la cui camera di consiglio, per il vero, è antecedente a quella della sentenza n. 14039/2025.

La Cass. Civ. 424/2026 si pone in netto – anche se inconsapevole – contrasto con il principio enunciato da Cass. 14039/2025 ed arriva alla conclusione che l’amministratore al termine del secondo anno, in assenza di valida delibera di rinnovo, rimane in carica in regime di prorogatio, mantenendo tuttavia tutte le attribuzioni attribuitegli per legge dall’art. 1130 c.c.

In motivazione infatti viene illustrato che “Questa Corte ha precisato – e poi costantemente ribadito – che all’amministratore, decaduto dalla carica o dimissionario, permangono, fino al momento della sua sostituzione, tutte le attribuzioni proprie dell’amministratore di condominio, come indicate nell’art. 1130 cod. civ.; questa cosiddetta prorogatio dei poteri non è né limitata al tempo strettamente necessario alla fase di trapasso dal vecchio al nuovo amministratore, né circoscritta alle facoltà e funzioni proprie di una gestione interinale, correlata alla finalità di assicurare il detto trapasso, perché quelle funzioni che il codice civile elenca al suindicato art. 1130 sono selezionate dallo stesso legislatore quali essenziali ed imprescindibili per la vita normale ed ordinaria del condominio stesso: è, dunque, proprio nella esigenza di assicurare l’adempimento, senza soluzione di continuità, di queste attribuzioni che l’istituto della prorogatio dei poteri è stata ritenuta applicabile anche alla carica di amministratore di condominio. E se, come non si può negare, anche nel periodo di cosiddetta gestione interinale, l’amministratore, decaduto o dimissionario, deve, in forza della prorogatio dei poteri, provvedere ai compiti assegnatigli per legge, ne consegue che lo stesso deve poter disporre dei mezzi finanziari necessari e, quindi, deve predisporre il preventivo delle spese occorrenti e farlo approvare dall’assemblea dei condomini, con la relativa ripartizione tra questi ultimi, per provvedere, poi, alla riscossione, ai sensi di legge, dei contributi così ripartiti“.

Una decisione che lascia francamente perplessi, obbligando di fatto l’amministratiore a rimanere sostanzialmente in carica con pieni poteri, doveri e responsabilità, ma senza diritto a compenso.

Testo integrale Cass. Civ. n. 14039/2025

Testo integrale Cass. Civ. n. 424/2026

DiAvv. Matteo Carcereri

Cinquanta Sfumature di Condominio. L’avv. Matteo Carcereri relatore al prestigioso convegno del 20.01.2026

Si è tenuto presso la splendida sala degli Accademici dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona a Palazzo Erbisti, il prestigioso convegno “Cinquanta sfumature di Condominio” organizzato da A.N.F. Verona ed ANACI Verona che ha visto la presenza tra i relatori del Consigliere di Corte di Cassazione dott. Gian Andrea Chiesi, del dott. Pier Paolo Lanni del Tribunale di Verona e dell’avv. Matteo Carcereri, socio co-fondatore del nostro Studio e Direttore del Centro Studi ANACI di Verona.

Il convegno, che ha visto la presenza di 110 partecipanti tra Avvocati, Amministratori di Condominio ed alcuni Magistrati, è stata l’occasione per un proficuo confronto ed approfondimento circa il contratto di amministratore, la sua durata in carica, i profili processuali di impugnazione delle delibere tra procedura di mediazione, rito ordinario e rito semplificato, offrendo infine spunti di riflessione per una riforma del Condominio che risolva le criticità fino ad oggi riscontrate.

Locandina

DiAvv. Matteo Carcereri

Superbonus: il termine del 31.12.2023 si avvicina. Quali soluzioni per i cantieri in difficoltà? Il risarcimento del danno secondo il Tribunale di Frosinone n. 1080/2023

Sono moltissimi i condominii con cantieri Superbonus in Italia non ancora ultimati o, peggio ancora, fermi per i problemi finanziari dell’appaltatore/general contractor.

Come noto per poter beneficiare dell’aliquota massima di detraibilità nella misura del 110%, le spese – salvo auspicate proroghe dell’ultima ora – devono essere sostenute entro il termine del 31.12.2023, poichè quelle sostenute nel 2024 beneficeranno dell’aliquota del 70% per scendere al 65% nel 2025.

Gli interventi inoltre devono per forza essere ultimati (entro il 31.12.2025) per non incorrere nel rischio di ripresa da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei crediti medio tempore erogati.

Quali possibili soluzioni si prospettano quindi per i committenti/condominii ?

1.La soluzione giudiziale:

Laddove il contratto d’appalto contenga clausole che consentano la risoluzione per inadempimento in caso di mancato rispetto del termine del 31.12.2023, sarà possibile agire giudizialmente per il risarcimento del danno.

Il danno può essere molteplice.

a) vi è il danno da perdita di chance, consistente nella minore aliquota di detraibilità delle spese sostenute che -salvo proroghe dell’ultima ora – dal 01.01.2024, scenderà da 110% a 70%, residuando la differenza non detraibile a carico del committente.

La recente pronuncia del Tribunale di Frosinone, n. 1080 del 02.11.2023, ha quantificato il danno, proprio nei maggiori costi risultanti in capo al condominio generati proprio dalla differenza di aliquota.

b) Analogo criterio valga anche per le connesse spese tecnico-professionali, parimenti detraibili al 70% nel 2024 (ed al 65% nel 2025) e costituenti ulteriore voce di danno.

c) vanno considerati poi eventuali danni materiali all’immobile in caso di lavori non conclusi, rinvenibili nei costi di ripristino. Si pensi ad esempio ad un cantiere “sismabonus” che si sia “arenato” dopo le prime demolizioni: l’immobile si troverebbe in stato peggiore di quello in cui versava prima dell’inizio dei lavori, generando così ora costi di ripristino.

Oltre alla soluzione giudiziale, ossia quella di convenire in giudizio l’appaltatore per eventuale inadempimento contrattuale e conseguente risarcimento del danno subito e subendo, la circolare dell’Agenzia delle Entrare n.13/E del 13.06.2023, fornisce lo spunto per soluzioni meno traumatiche.

2. Le varianti alla CILAS ed il cambio del General Contractor

a) La riduzione degli interventi: laddove i lavori siano in fase avanzata, e venga comunque garantito il requisito minimo del guadagno di almeno due classi di efficienza energetica con la prvisione di almeno un intervento “trainante”, è possibile ridurre i lavori previsti, eliminando quelli non strettamente necessari, mediante una variante alla CILAS, per consentire così di terminare i lavori entro il 31.12.2023. In tal modo è scongiurata la necessità di provvedere al pagamento di quella parte di prezzo (30%) che nel 2024 non sarà più detraibile.

La Circolare 13/E ha infatti chiarito che:

L’articolo 2-bis del d.l. n. 11 del 2023 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA di cui al comma 13-ter del medesimo articolo 119, o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori....

Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che il comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Qualora con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, il Superbonus spetta con la medesima aliquota anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

b) Il cambio del General Contractor: laddove il problema risieda nelle difficoltà finanziarie del General Contractor, non più in grado di sostenere spese per forniture e subappalti, sempre la Circolare 13/E chiarisce che una delibera di incarico a nuovo appaltatore non inficia la possibilità di beneficiare dell’aliquota massima di detraibilità, sempre ove ne sussistano gli altri presupposti.

La Circolare chiarisce infatti che “costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori“.

Con il consenso quindi delle tre parti interessate, è possibile sottoscrivere un accordo trilaterale con cui il quale il nuovo appaltatore si sostituisca a quello originario, rivestendo il condominio in tale accordo, la qualità di contraente “ceduto”.

Il nostro studio ha già assistito imprese, condominii e privati nella consulenza contrattualistica in tema di cessione di contratti “Superbonus”.

Contattaci per una consulenza in materia.

Scarica qui il testo della Circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate del 13.06.2023

DiAvv. Matteo Carcereri

Le tre tipologie di tabelle millesimali. Cass. Civ. 29074/2023

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29074 del 19.10.2023, ha colto l’occasione per ricordare i principi sanciti dalla Cass. Civ. 7300/2010 in tema di tabelle millesimali e della oossbilità di loro revisione.

La Corte riepiloga che si possono individuare tre tipolgie di tabelle millesimali:

1) le tabelle convenzionali c.d. “pure”, caratterizzate dall’accordo con il quale “i condomini, nell’esercizio della loro autonomia”, dichiarano espressamente “di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto dall’art. 1118 c.c. e art. 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, u.p.”: in questo caso, “la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.“;

2) le tabelle convenzionali c.d. “dichiarative”, che si differenziano dalle prime perché, “tramite l’approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l’accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendono… non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima)”: in detta ipotesi, “la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l’errore, il quale, in forza dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 c.c. e segg., ma consiste, per l’appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito”;

3) le tabelle c.d. “assembleari”, cioè adottate dall’organo collegiale del condominio con la maggioranza qualificata all’uopo richiesta, le quali risultano “pacificamente soggette al procedimento di revisione di cui al più volte menzionato art. 69”.

Scarica qui il testo integrale

DiAvv. Matteo Carcereri

Cass. Civ. 9388/2023: nulla la delibera sui lavori straordinari senza fondo speciale

La Cassazione torna sull’obbligatorietà del fondo speciale ex art. 1135 n. 4 c.c.

In tema di delibere di manutenzioni straordinarie o innovazioni, l’art. 1135 n. 4 c.c. prevede l’obbligatorietà della preventiva costituzione del fondo speciale “di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti“.

Ecco quindi che diventa molto importante – contrariamente a quanto avviene nella prassi nella maggioranza dei casi – munirsi preventivamente di copia del contratto d’appalto per comprendere quali pagamenti siano dovuti in base agli eventuali stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.).

Solo così potrà essere correttamente costituito – e verbalizzato coerentemente – il fondo speciale previsto dalla norma.

La ratio è chiaramente quella di precostituire il fondo necessario al pagamento dei lavori straordinari: ciò al fine di tutelare i condomini virtuosi in regola con i pagamenti, dal rischio di dover sostenere anche la quota parte di spesa non pagata dai condomini morosi, in forza di quanto previsto dall’art. 63, II comma, disp. att. c.c., che prevede una solidarietà nei debiti condominiali, sia pur sussidiaria.

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9833 del 05.04.2023, ha così dichiarato nulla (nullità rilevabile d’ufficio, come nel caso di specie, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) la delibera con cui l’assemblea aveva approvato lavori straordinari per euro 487.000,00, prevedendo uno scadenziario delle rate che – in causa – il condominio non ha dimostrato essere conforme alle scansioni dei pagamenti previsti dal contratto d’appalto.

Scarica il testo integrale della Cass. Civ. 9388/2023

DiAvv. Matteo Carcereri

Condominio: rischi, obblighi e responsabilità tra evoluzioni normative e superbonus 110% – Eventi DAS Difesa Legale con l’avv. Matteo Carcereri

L’avv. Matteo Carcereri, ha partecipato all’evento in diretta streaming del 16.03.2022, organizzato da DAS Difesa Legale, per parlare di superbonus con gli operatori del settore nel ciclo di eventi “La parola agli esperti”.

L’intera puntata è visibile qui

DiAvv. Matteo Carcereri

Il Superbonus prevale sulla tutela della proprietà privata

Secondo il Tribunale di Milano (ordinanza cautelare del 13.08.2021 con cui è stata rigettata la richiesta sospensiova della delibera impugnata) è naturale che gli iterventi di coibentazione sulle faccciate (c.d. Cappotto termico) riverbirino i loro effetti anche sulle parti di proprietà esclusiva dei condomini, come ad esempio la superficie dei balconi o dei giardini privati, senza che ciò possa ritenersi quale lesione della proprietà esclusiva.

Ciò anche in funzione del necessario contemperamento di interessi già invocato dalla Suprema Corte (Cass.7938/2017) che deve ispirarsi al principio della solidarietà condominiale.

In buona sostanza l’interesse comune alla coibentazione dell’edificio nonchè l’interesse pubblico della tutela dell’ambiente mediante il contenimento del consumi energetici, prevale sull’interesse egoistico del condomino a non vedere compromessi dall’occupazione da parte del cappotto di pochi centimetri di superficie del balcone.

Su una questione analoga si era invece pronunciato in senso contrario il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17997 del 16 dicembre 2020 con cui era stata dichiarata nulla la delibera di installazione di cappotto termico che andasse a restringere la priprietà esclusiva.

DiAvv. Matteo Carcereri

Pubblicate sul sito del Garante le FAQ in tema di videosorveglianza

Sono state pubblicate sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali, le nuove FAQ (Frequently Asked Questions) in tema di videosroveglianza aggiornate dopo l’entrata in vigore del GDPR Regolamento EU 2016/679.

Ne pubblichiamo di seguito il testo completo tratto dal sito del GPDD https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

Videosorveglianza

Domande più frequenti (FAQ)

1) Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?

L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E’ bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)  ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

2) Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?

No. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi.

In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento (cfr. FAQ n. 7).

3) Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere?

Sì. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

4) In che modo si fornisce l’informativa agli interessati?

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall’EDPB e disponibile qui), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

5) Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate?

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”).

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.

6) È possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini?

In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

7) Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d’impatto preventiva?

La valutazione d’impatto preventiva è prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (per approfondimenti si vedano le “Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per  stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679” – WP248rev.01 del 4 ottobre 2017). Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati – sia pubblici che privati – che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679” dell’11 ottobre 2018).

8) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici?

Si rinvia al riguardo alle FAQ sulla scuola disponibili al link https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy.

9) Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro?

Sì, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).

10) L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?

Sì. Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.”

11) Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?

È necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5. In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.

12) Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Sì. Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

13) I Comuni possono utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito?

Sì, ma solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. In tal caso, l’informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza, che contengano anche indicazioni su come e dove reperire un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento (cfr. precedente FAQ n. 4). Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati.

14) Si può utilizzare un sistema di videosorveglianza per trattare categorie particolari di dati?

Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali).

In via generale, ogniqualvolta si installa un sistema di videosorveglianza si dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di minimizzazione dei dati. Pertanto, il titolare del trattamento deve in ogni caso sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati a carattere sensibile, indipendentemente dalla finalità.

Il trattamento di categorie particolari di dati richiede una vigilanza rafforzata e continua su taluni obblighi, ad esempio un elevato livello di sicurezza e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ove necessario (cfr. FAQ n. 7).

15) I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno segnalate da cartello/informativa?

Sì. I cartelli che segnalano tali sistemi sono obbligatori, anche in base alla disciplina di settore. L’utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo (es. eventuali pedoni o altri utenti della strada). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo, ma l’interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati (fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo).

16) Ci sono casi di videosorveglianza in cui non si applica la normativa in materia di protezione dati?

Sì. La normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni). Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970) o nei casi di videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti). Articolo Precedente

DiAvv. Matteo Carcereri

La revoca anticipata senza giusta causa dell’amministratore comporta il risarcimento del danno.

Commento a Cass. Civ. 7874/2021 di Avv. Matteo Carcereri

Importante novità dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7874/2021 che non mancherà di destare perplessità.

Quello che lega l’ammnustratore ai condomini è un rapporto di mandato a titolo oneroso, soggetto quindi non tanto alla disciplina dell’art. 2237 c.c. in tema di recesso del cliente dal contratto d’opera di prestazione intellettuale, quanto alla previsione dell’art. 1725 c.c. che statuisce espressamente che “La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato( o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa“.

Ne consegue che se è pur vero che l’assemblea può revocare l’amministratore in ogni tempo (art. 1129, X comma, c.c.), è altrettanto vero che il mandato dell’amministratore dura un anno (“e si intende rinnovato per egual periodo”).

La revoca anticipata senza giusta causa comporta quindi non solo il diritto dell’amministratore a percepire il compenso anche per il periodo residuo di durata del mandato, ma anche il diritto all’ulteriore risarcimento del danno che comuqnue va provato.

La Corte precisa che la giusta causa può coincidere indicativamente con quelle previste per la revoca giudiziale.

Scarica qui il testo integrale della sentenza Cass. Civ. 7874/2021

DiAvv. Matteo Carcereri

Consulenza Superbonus 110%

Il Decreto Rilancio ha introdotto una inedita opportunità di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare usufruendo della possibilità di detrarre i costi in cinque anni nella misura del 110%.

In alternativa alla detrazione diretta, l’art. 121 consente al committente la possibilità di pagamento del prezzo d’appalto mediante le opzioni della cessione del credito fiscale o dello sconto in fattura.

A fronte di una così rilevante opportunità, il legislatore ha previsto una serie di requisiti per l’accesso all’agevolazione, introducendo inoltre gli adempimenti dell’asseverazione tecnica (relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, atta a certififcare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati) e della trasmissione telematica del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF.

Numerosi sono gli adempimenti da curare rispetto ad un contratto d’appalto tradizionale, per cui risulta di vitale importanza assicurare contrattualmente il rispetto dei requisiti, dei termini di esecuzione delle opere, l’imputazione di responsabilità in caso di mancato accesso all’agevolazione.

Il nostro studio ha già prestato consulenza contrattualistica in tema di superbonus a condominii, privati, general contractor, imprese e professionisti ed organizzato webinar per la principale associazione di categoria in abito di gestione immobiliare.

Leggi qui i nostri articoli in materia di superbonus e contattaci gratuitamente per avere maggiori informazioni e previsione di costo per la consulenza.

DiAvv. Matteo Carcereri

Al lavoro sul Superbonus 110%

Oggi il nostro Studio, con la regia degli avvocati Maurizio Voi e Matteo Carcereri, ha predisposto la prima guida pratica sul Superbonus per gli amministratori immobiliari, che sarà disponibile a breve.

In sede di analisi della complessa normativa, è emerso tra gli altri un dubbio interpretativo circa la detraibilità delle spese relative al compenso dell’amministratore immobiliare riferite alla gestione dell’operazione.

Lo Studio ha quindi inviato all’Agenzia delle Entrate uno specifico interpello che si allega unitamente ad un abstract della Guida Operativa.

DiAvv. Matteo Carcereri

Matteo Carcereri e Maurizio Voi relatori al primo WebMeeting ANACI Verona con oltre 250 professionisti

Gli avvocati Maurizio Voi e Matteo Carcereri sono stati gli ideatori e relatori del primo web meeting organizzato per l’ANACI di Verona in tema di redazione dei bilanci consuntivi e preventivi in funzione del recupero coattivo dei crediti condominiali senza preventiva delibera dell’assemblea e svolgimento della stessa in video conferenza durante e successivamente all’ emergenza coronavirus.

L’evento, che è stato rilanciato a livello nazionale, Maggiori informazioni

DiAvv. Matteo Carcereri

Maurizio Voi e Matteo Carcereri relatori al convegno Il Condominio ad emissioni zero. Obbligo per il clima e opportunità economica

Gli Avvocati Maurizio Voi e Matteo Carcereri di Voi Carcereri Associati Studio Legale, saranno relatori all’importante convegno “Il condominio ad emissioni zero. Obbligo per il clima e opportunità economica”.

Il convegno, che si terrà il 22 Novembre 2019 presso il Winter Garden dell’Hotel Crowne Plaza di Verona, è stato organizzato da ANACI Verona in collaborazione con il nostro studio ed Aequilibria Srl.

Modererà l’incontro la giornalista Elena Guerra.

Di seguito il programma del convegno che è stato accreditato da ANACI Nazionale per il soddisfacimento dell’obbligo formativo.

PROGRAMMA
h. 9.00 registrazioni partecipanti
h. 9.15 saluti
michele ischia – presidente provinciale anaci verona
andrea garbo – vice presidente regionale anaci veneto

h. 9.30
dott. daniele pernigotti – aequilibria srl
il condominio nel cambiamento climatico: cosa cambia?

h. 10.30
avv. maurizio voi – voi carcereri associati studio legale
il condominio e le norme per la ricarica dei veicoli elettrici

h. 11.30
avv. matteo carcereri – voi carcereri associati studio legale
infrastrutture per le energie rinnovabili: opportunità economiche per il condominio

MODERA L’INCONTRO
ELENA GUERRA – IL NAZIONALE

DiAvv. Matteo Carcereri

Legittima l’installazione di ascensore privato su parte comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.

Commento a C. Appello Venezia n. 4260/2019 del 08.10.2019

Con la sentenza in commento, a definizione di una causa patrocinata dal nostro Studio, la Corte Lagunare ha confermato la validità di una delibera condominiale con cui veniva autorizzato un gruppo di condomini ad installare a propria cura e spese un elevatore nel giro scale condominiale, pur in assenza del quorum di metà del valore dell’edificio previsto dall’art. 1120, II comma c.c. e dall’art. 2 L. 13/1989. Maggiori informazioni

DiAvv. Matteo Carcereri

L’impegno all’eliminazione del vizio di costruzione fa sorgere una autonoma obbligazione di garanzia

Trib. Verona Sentenza n. 375/2019 dott. Lanni

In una causa patrocinata dal nostro Studio, il condominio ed alcuni condomini, dopo aver promosso procedura di ATP che accertava la presenza di infiltrazioni nei piani interrati adibiti a box, conveniva in giudizio la società costruttrice venditrice, sia ai sensi dell’art. 1669 c.c. (garanzia extracontrattuale per gravi difetti dell’opera), sia in forza di un duplice impegno all’eliminazione di tali difetti assunto in sede di assemblea condominiale e poi ribadito a mezzo PEC da parte della società costruttrice e venditrice delle unità site in condominio. Maggiori informazioni

DiAvv. Matteo Carcereri

Garante Privacy e trasferimenti di proprietà in condominio: basta la dichiarazione del notaio

Il Garante Privacy con la newsletter del 30.10.2017 ha precisato che “Il condomino può dare notizia all’amministratore di condominio dell’avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unità immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell’atto di cessione, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale. Maggiori informazioni

DiAvv. Matteo Carcereri

L’amministratore deve dimostrare le anticipazioni effettivamente sostenute Cass. 20137/2017

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20137/2017 torna sul tema delle anticipazioni sostenute personalmente dall’amministratore in favore della compagine condomoniale.

Non di rado accade infatti che, per sopperire a carenze di liquidità sul conto corrente condominiale, l’amministratore anticipi con  sostanze proprie, le somme necessarie al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi nell’interesse comune condominiale. Maggiori informazioni

DiAvv. Matteo Carcereri

Spese condominiali tra venditore e acquirente: il biennio di solidarietà si calcola dalla data di approvazione della spesa

La Cass. Civ. 7395/2017 ha chiarito che ai fini della corretta individuazione del biennio di solidarietà nel pagamento delle spese condominiali tra acquirente e venditore di immobile in condominio occorre far riferimento al periodo di esercizio che non necessariamente coincide con l’anno solare, nonostante la lettera dell’art. 63, IV comma, disp. att. c.c., faccia riferimento “all’anno in corso ed a quello precedente”. Maggiori informazioni

DiAvv. Matteo Carcereri

Cass. Civ. Sez. Unite n. 7756/2017 la disciplina ex art. 1669 c.c. si applica anche alle ristrutturazioni

Le Sezioni Unite con la pronuncia Cass. civ. Sez. Unite, 27-03-2017, n. 7756 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto tra le sezioni semplici, relativo all’applicabilità o meno della disciplina di cui all’art. 1669 c.c. in tema di gravi difetti nell’appalto, anche agli interventi di ristrutturazione e non solo di costruzione ex novo.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto fornendo parere positivo all’applicabilità della disciplina dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. – e quindi in primo luogo della garanzia decennale ivi prevista – anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque, in genere, a tutti quegli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. Maggiori informazioni