Archivio dei tag Cass. Civ. SS.UU. 7756/2017

DiAvv. Matteo Carcereri

Anche le crepe sull’intonaco possono costituire grave vizio ex art. 1669 c.c. . Cass. Civ. 10048/2018

La Corte di Cassazione, in metito all’applaicabolità dell’art. 1669 c.c. (gravi difetti) ha ribadito, nel solco della pronuncia  delle SS.UU. 7756/2017,   che gli stessi possono essere costituiti ancheda quelli relativi a parti secondarie e accessorie, purché idonei a compromettere la piena utilizzazione e funzionalità dell’opera stessa.

La Cassazione ha infatti affermato che anche le cavillature e fessurazioni in facciata, se estese e diffuse, costiuiscono grave difetto ai sensi dell’art. 1669 c.c. con conseguente garanzia decennale e termine per la denuncia di un anno oltre ad ulteriore anno dalla data di denuncia per l’esercizio dell’azione.

Con tale pronuncia la Cassazione ha rovesciato il precedente orientamento di legittimità che riteneva che detti vizi/difetti afferissero alla sola sfera della lesione del decoro e non incidessero sulla funzionalità dell’immobile, con conseguente applicabilità della sola garanzia biennale prevista dall’art. 1667 c.c. con coseguenti più brevi termini di denuncia, azione e diversa legittimazione attiva.

DiAvv. Matteo Carcereri

Cass. Civ. Sez. Unite n. 7756/2017 la disciplina ex art. 1669 c.c. si applica anche alle ristrutturazioni

Le Sezioni Unite con la pronuncia Cass. civ. Sez. Unite, 27-03-2017, n. 7756 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto tra le sezioni semplici, relativo all’applicabilità o meno della disciplina di cui all’art. 1669 c.c. in tema di gravi difetti nell’appalto, anche agli interventi di ristrutturazione e non solo di costruzione ex novo.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto fornendo parere positivo all’applicabilità della disciplina dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. – e quindi in primo luogo della garanzia decennale ivi prevista – anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque, in genere, a tutti quegli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. Maggiori informazioni