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DiAvv. Matteo Carcereri

L’impegno all’eliminazione del vizio di costruzione fa sorgere una autonoma obbligazione di garanzia

Trib. Verona Sentenza n. 375/2019 dott. Lanni

In una causa patrocinata dal nostro Studio, il condominio ed alcuni condomini, dopo aver promosso procedura di ATP che accertava la presenza di infiltrazioni nei piani interrati adibiti a box, conveniva in giudizio la società costruttrice venditrice, sia ai sensi dell’art. 1669 c.c. (garanzia extracontrattuale per gravi difetti dell’opera), sia in forza di un duplice impegno all’eliminazione di tali difetti assunto in sede di assemblea condominiale e poi ribadito a mezzo PEC da parte della società costruttrice e venditrice delle unità site in condominio. Maggiori informazioni

DiAvv. Matteo Carcereri

Anche le crepe sull’intonaco possono costituire grave vizio ex art. 1669 c.c. . Cass. Civ. 10048/2018

La Corte di Cassazione, in metito all’applaicabolità dell’art. 1669 c.c. (gravi difetti) ha ribadito, nel solco della pronuncia  delle SS.UU. 7756/2017,   che gli stessi possono essere costituiti ancheda quelli relativi a parti secondarie e accessorie, purché idonei a compromettere la piena utilizzazione e funzionalità dell’opera stessa.

La Cassazione ha infatti affermato che anche le cavillature e fessurazioni in facciata, se estese e diffuse, costiuiscono grave difetto ai sensi dell’art. 1669 c.c. con conseguente garanzia decennale e termine per la denuncia di un anno oltre ad ulteriore anno dalla data di denuncia per l’esercizio dell’azione.

Con tale pronuncia la Cassazione ha rovesciato il precedente orientamento di legittimità che riteneva che detti vizi/difetti afferissero alla sola sfera della lesione del decoro e non incidessero sulla funzionalità dell’immobile, con conseguente applicabilità della sola garanzia biennale prevista dall’art. 1667 c.c. con coseguenti più brevi termini di denuncia, azione e diversa legittimazione attiva.

DiAvv. Matteo Carcereri

Spese condominiali tra venditore e acquirente: il biennio di solidarietà si calcola dalla data di approvazione della spesa

La Cass. Civ. 7395/2017 ha chiarito che ai fini della corretta individuazione del biennio di solidarietà nel pagamento delle spese condominiali tra acquirente e venditore di immobile in condominio occorre far riferimento al periodo di esercizio che non necessariamente coincide con l’anno solare, nonostante la lettera dell’art. 63, IV comma, disp. att. c.c., faccia riferimento “all’anno in corso ed a quello precedente”. Maggiori informazioni